Bilancio preventivo e consuntivo
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DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Art. 29
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e
del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonche'
dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al
bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma
sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a
rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena
accessibilita' e comprensibilita'.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le
integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo
decreto legislativo n. 91 del 2011.
Aggiornamento: 01/03/2024